Le nuove norme per sciare in sicurezza
La legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo" (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004), stabilisce le
regole da rispettare per praticare lo sci in condizioni di sicurezza.
CASCO
É obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2005, per chi ha meno di 14 anni, nella pratica dello
sci alpino e dello snow-board.
VELOCITÁ
Deve essere tale da non costituire pericolo per gli altri; in particolare deve essere moderata
nei tratti a visuale non libera, in caso di scarsa visibilità, in prossimità di fabbricati,
ostacoli, incroci, biforcazioni, strettoie ed in presenza di principianti
COMPORTAMENTO DURANTE LA DISCESA
Lo sciatore a monte deve evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle, sorpassando
soltanto se dispone di spazio e visibilità sufficienti. Il sorpasso può essere effettuato sia a
monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, a distanza tale da evitare intralci allo
sciatore sorpassato.
STAZIONAMENTO
Gli sciatori che sostano devono portarsi sul bordo della pista, evitando in ogni caso di
fermarsi in passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi privi di visibilità. In caso di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista e segnalare la presenza di un infortunato.
INCIDENTI
É fatto obbligo agli sciatori di prestare la dovuta assistenza alle persone in difficoltà o di
comunicare immediatamente al gestore delle piste l'avvenuto incidente. In caso di scontro tra
sciatori si presume, fino a prova contraria, che ognuno di essi abbia concorso ugualmente a
produrre gli eventuali danni.
INCROCI
Negli incroci la precedenza va data a chi proviene da destra, salvo che la segnaletica indichi
diversamente.
TRANSITO E RISALITA
É vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità, nei quali ci si deve tenere ai bordi delle piste. Anche la risalita della pista con gli sci è ammessa soltanto
in casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore e deve avvenire ai bordi della
pista e nel rispetto delle norme di sicurezza.
MEZZI MECCANICI
I mezzi meccanici per la manutenzione delle piste possono accedervi solo fuori dell'orario di
apertura, salvo casi di necessità e urgenza. Gli sciatori devono in ogni caso dare loro la
precedenza e consentirne la agevole circolazione.
SCI FUORI PISTA E SCI-ALPINISMO

Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili di incidenti che si verifichino nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti. Chi pratica lo sci-alpinismo
deve munirsi, se sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per
garantire il rapido soccorso.
La legge vale anche per coloro che praticano lo snow-board . Le Regioni ed i Comuni possono
adottare ulteriori prescrizioni per la sicurezza ed il migliore utilizzo di piste ed impianti.
Spetta alle Regioni determinare gli importi delle sanzioni da un minimo di 20 € fino ad un
massimo di 250 €. La vigilanza è affidata alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, nonchè ai Corpi di Polizia locali.